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ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE SOCIALE
È costituita ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche) una associazione denominata "Un Ponte Per - Ente di Terzo Settore" in breve anche detta "Un Ponte Per ETS" o "UPP ETS" con sede in Roma.
La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.
Il simbolo dell'Associazione è una freccia verso l'alto a curva a 90° a destra con sovrapposta la scritta "Un Ponte Per" e con in calce una riga.
ARTICOLO 2 – SCOPI SOCIALI
L'Associazione è aconfessionale, apartitica, ed è contraria ad ogni forma di discriminazione fondata su genere, origini, lingua, religione, censo, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Essa è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'Associazione opera per la pace ed il riavvicinamento tra i popoli con culture, lingue, religioni e tradizioni diverse al fine di una equa e pacifica convivenza e favorisce la gestione nonviolenta dei conflitti.
L'Associazione si riconosce nei valori e negli ideali anti-fascisti e intende promuovere la giustizia sociale ed ambientale, nonché il rispetto di tutti i diritti umani di ogni persona.
L'Associazione si impegna per la diffusione di un forte senso di solidarietà nei confronti delle vittime della guerra.
L'Associazione ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ed è impegnata a contrastare ogni tendenza culturale ed economica da chiunque perseguita al dominio politico, economico, militare, culturale e neocoloniale dei popoli.
L'Associazione promuove la conoscenza della cultura dei popoli a livello globale, a partire da quelli dell'Asia Sud Occidentale e degli altri popoli del Mediterraneo.
L'Associazione sostiene la società civile ed i movimenti sociali e dei diritti umani dei Paesi in cui opera e promuove il gemellaggio, la collaborazione e la relazione stabile con la società civile ed i movimenti italiani ed europei.
In particolare, l'Associazione, alternativamente o cumulativamente, persegue le finalità di cui sopra prevalentemente in favore di terzi/e tramite le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:
L'Associazione può aderire a coalizioni, coordinamenti, nonché ad altre associazioni, anche di secondo livello, nazionali ed internazionali che perseguano fini simili, complementari o connessi ed in ogni caso mai aventi, o connessi a, finalità di lucro.
L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche verso corrispettivo, nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 6 Codice Ente Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, e il cui provento eventuale o margine è utilizzato per il raggiungimento dei fini istituzionali di carattere generale anche inteso in termini di sostentamento dell'Associazione, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite, in particolare:
L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e volontarie e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo, attraverso per esempio l'organizzazione di eventi, cene sociali, campagne ecc., e attraverso la richiesta a terzi/e di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e le sostenitrici e con il pubblico.
L'Associazione può avvalersi di volontari e volontarie nello svolgimento delle proprie attività nei limiti stabiliti dalla legge. I volontari e le volontarie che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti/e in un apposito registro presso l'Associazione. A chi svolge volontariato non occasionale presso l'Associazione possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e secondo le modalità stabilite nei limiti previsti dalla legge, dal Comitato Nazionale e alle medesime condizioni applicabili alle stesse cariche sociali, di cui a questo Statuto. Chi svolge volontariato viene assicurato/a contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, tramite apposita assicurazione collettiva.
L'Associazione può dotarsi di dipendenti e collaboratori/collaboratrici al fine di garantire la massima qualità e specializzazione negli interventi e nella gestione. I/Le dipendenti e i/le collaboratori e collaboratrici dovranno essere retribuiti/e secondo la normativa di riferimento e comunque entro i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e decreti attuativi e successive modificazioni. Il rispetto dei parametri di legge per questa parte sarà evidenziato nel bilancio sociale.
ARTICOLO 3 – QUALIFICA DI ASSOCIATO/ASSOCIATA E MODALITA’ DI ADESIONE
Possono associarsi tutte le persone che condividano gli scopi della Associazione e si adoperino per conseguirli.
Associazioni, altri enti di diritto privato no profit, nonché Istituzioni possono essere associati/e sempre che le loro finalità e/o il loro operato non siano in conflitto con le finalità e/o l'operato dell'Associazione.
Il numero degli associati e delle associate è illimitato.
Chi intende far parte dell'Associazione deve presentare domanda scritta al Comitato Nazionale, tramite email, sito web o altra modalità stabilita dal Comitato Nazionale, con indicati:
L'ammissione come associato/a dell'Associazione è deliberata dal Comitato Nazionale entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Comitato Nazionale, nel Libro Associati e Associate. In caso di rigetto della domanda di ammissione il Comitato Nazionale deve comunicarlo entro 60 giorni in via scritta, anche tramite email, con le relative motivazioni alle persone interessate, le quali entro i successivi 60 giorni possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera in merito alla prima riunione utile.
Gli associati e le associate sono iscritti/e nel Libro Associati e Associate a cura del Comitato Nazionale, con annotazione dell'avvenuto pagamento della quota di adesione stabilita dal Comitato Nazionale. La quota di adesione di ciascun associato/a è annuale e valida dal Gennaio al Dicembre dell'anno di iscrizione. La posizione di associato/a non è cedibile o trasferibile. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.
ARTICOLO 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI DI ASSOCIATI E ASSOCIATE
La qualità di associato/a è a tempo indeterminato e può venire meno solo nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto nei limiti delle previsioni di legge. Non sono pertanto ammesse previsioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Ogni associato/a, sempre che in regola con il pagamento delle quote di adesione, ha diritto a:
Gli associati e le associate hanno l'obbligo di:
La qualità di associato/a viene meno per decesso, recesso o esclusione.
L'esclusione è deliberata dal Comitato Nazionale con delibera motivata nei seguenti casi:
L'associato o la associata dichiarato escluso/a può, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione, ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o pec inviata alla Presidenza dell'Associazione. L'Assemblea dopo aver ascoltato le controdeduzioni scritte o orali dell'interessato/a, delibera con voto segreto. La deliberazione dell'Assemblea è comunicata per iscritto a cura della Presidenza dell'Assemblea, al/alla associato/a escluso/a. Rimane fermo quanto previsto in materia di esclusione dalla legge.
L'associato/a può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Comitato Nazionale mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota di adesione per l’anno in corso; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.
ARTICOLO 5 - PATRIMONIO ed ENTRATE
Il patrimonio della Associazione è costituito da:
Il patrimonio dell'Associazione, compreso ogni provento derivante da attività economico-commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento cosi come gli avanzi di gestione, fondi, riserve, ricavi e rendite, sono destinati al solo svolgimento delle attività istituzionali, di carattere generale e statutarie o, in ogni caso, all'incremento del patrimonio dell'Associazione, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di interesse generale e di utilità sociale.
È fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, riserve e fondi comunque denominati ed il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Associazione a i/le fondatori e fondatrici, associati e associate, componenti del Comitato Nazionale e quelli/e dell'Organo di Controllo, gli amministratori ed amministratrici, i/le dipendenti, i/le collaboratori e collaboratrici, in qualunque forma, diretta ed indiretta, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ARTICOLO 6– ESERCIZIO SOCIALE e BILANCIO SOCIALE
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Nazionale provvede alla redazione del bilancio di esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l 'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e del bilancio sociale, se previsto dalla legge, e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
Nel bilancio di esercizio il Comitato Nazionale dà conto del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte.
Il bilancio di esercizio, e ove previsto il bilancio sociale, è comunicato all'Organo di Controllo e all'incaricato/a della revisione legale dei conti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve discuterlo.
Il bilancio di esercizio, e il bilancio sociale ove richiesto dalla legge, con la relazione dell'Organo di Controllo e la relazione dell'incaricato/a della revisione legale dei conti, devono restare depositati presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea degli associati e delle associate per la discussione e l'approvazione.
Gli associati e le associate possono prenderne visione presso la sede dell'Associazione in ogni momento e richiedere di averne copia, trasmessa a mezzi digitali. Il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, vengono pubblicati sul sito dell'Associazione entro 30 giorni dalla loro approvazione, firmati dalla Presidenza, unitamente alla Delibera di Assemblea che li ha approvati.
ARTICOLO 7– ORGANI SOCIALI
Sono organi della Associazione:
Tutte le cariche sociali sono gratuite, fermo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Comitato Nazionale.
ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E DELLE ASSOCIATE
A. Funzioni
L'Assemblea degli associati:
B. Convocazione
L'Assemblea è convocata dal Comitato Nazionale, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Comitato Nazionale ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo e-mail o posta ordinaria almeno sette giorni prima dell'assemblea.
In caso di nomina degli organi sociali, la convocazione è effettuata almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea; unitamente all'avviso di convocazione vengono altresì comunicate le modalità di presentazione delle candidature per le elezioni dei/delle componenti degli organi sociali per favorirne la più ampia partecipazione.
La convocazione è in ogni caso valida se inviata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.
C. Diritto di voto
Hanno diritto di voto tutti gli associati che abbiano regolarmente provveduto al pagamento di tutte le quote di adesione dovute, iscritti da almeno 3 mesi. Il voto si esercita in modo palese.
D. Svolgimento
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Co-Presidente dell'Associazione, o in sua mancanza dal componente più anziano di carica del Comitato Nazionale; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla Legge o qualora il Comitato Nazionale ne ravviso l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto sul libro verbali dell'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.
Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il segretario.
E. Maggioranze
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
L'Assemblea in forma straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nell'Assemblea straordinaria e solo in questa è ammesso il voto per delega, fermo restando che ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Nazionale non hanno diritto di voto.
ARTICOLO 9 – IL COMITATO NAZIONALE
Il Comitato Nazionale è composto da minimo di tre a un massimo di dieci membri, scelti tra gli associati e le associate, favorendo la partecipazione delle giovani generazioni e la diversità di genere, oltre che dal Presidente e dal Co-Presidente. Si applica l'art. 2382 Codice Civile.
Il Comitato Nazionale dura in carica tre esercizi e scade in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio; i membri del Comitato Nazionale sono rieleggibili.
Il Comitato Nazionale opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione, anche con riferimento a singoli componenti.
Il Comitato Nazionale è investito dei più ampi poteri per la direzione politica dell'Associazione, sulla base delle determinazioni dell'Assemblea, e della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ferme le competenze attribuire all'Assemblea nonché quelle attribuite al/alla Presidente.
In particolare, il Comitato Nazionale, ferma restando ogni altra attribuzione di cui al presente Statuto:
Il Comitato Nazionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito in presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Comitato Nazionale è convocato dal/dalla Presidente, eventualmente anche su richiesta del/della Co-Presidente, della maggioranza dei suoi membri o ancora su richiesta della Direzione generale, mediante avviso a tutti i suoi membri inviato, a mezzo email o altro equivalente, con almeno 5 giorni di anticipo e contenente l'ordine del giorno, l'orario, il luogo e le modalità della riunione. Con richiesta da formularsi almeno 3 giorni prima della riunione, ciascun membro del Comitato Nazionale può richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno, indicando specificatamente le ulteriori materie da trattare. Il/La Presidente o il/la Co-Presidente provvedono a comunicare ai membri, agli associati e alle associate tramite email o altro mezzo simile, l'ordine del giorno consolidato, il luogo o le modalità e l'orario di riunione del Comitato Nazionale, almeno 2 giorni prima della data fissata per la riunione.
Ogni associato/associata può intervenire senza diritto di voto alle riunioni del Comitato Nazionale, richiedendo la propria inclusione anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza, a meno che il Comitato Nazionale non decida che esigenze di riservatezza non consentano l'intervento di associati/e (ad esempio, allorché si tratti di materie attinenti al personale).
Il Comitato Nazionale è presieduto dal/dalla Presidente o da/dalla Co-Presidente o, in loro assenza, dal Membro più anziano di carica del Comitato Nazionale. Il Comitato Nazionale nomina al proprio interno un segretario, anche a turno tra i suoi membri che cura la redazione del verbale delle riunioni, poi trascritto nel Libro Verbali dell'Associazione.
Il Comitato Nazionale si riunisce presso la sede legale dell'Associazione o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
Il Comitato Nazionale delibera per consensus tra i membri partecipanti alla riunione; per la validità della delibera dal verbale dovrà constare che non vi è l'opposizione di alcun membro partecipante alla riunione alla decisione assunta.
Il Comitato Nazionale ha competenza esclusiva per le decisioni di contrarre mutui o finanziamenti e per l'acquisto e la vendita di beni immobili. Con delibera unanime e per specifiche operazioni, questa competenza può essere delegata al/alla Presidente.
Il Comitato Nazionale nomina, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, anche al di fuori del suo seno e stabilendone il compenso secondo la normativa vigente, un Direttore/a Generale cui può attribuire tutti o parte dei poteri di gestione ordinaria, definendone i termini di riferimento e gli obiettivi programmatici da perseguire. Il/La Direttore/a Generale dà inoltre attuazione alle delibere del Comitato Nazionale e partecipa alle riunioni del Comitato Nazionale senza diritto di voto.
ARTICOLO 10 – IL/LA PRESIDENTE
Il/La Presidente dell'Associazione è eletto/a dall'Assemblea contestualmente alla nomina degli altri membri del Comitato Nazionale, è componente del Comitato Nazionale e resta in carica per il periodo di carica del Comitato Nazionale.
Il/La Presidente può essere eletto solo per due volte consecutive e può svolgere un terzo mandato consecutivo solo se nominato con i quorum e le maggioranze previste per Assemblea in forma straordinaria.
Il/La Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano all'esterno.
Il/La Presidente e il/la Co-Presidente hanno la rappresentanza istituzionale dell'Associazione.
Se autorizzato dal Comitato Nazionale, il/la Presidente può conferire procura su specifiche categorie di atti al/alla Direttore/a Generale..
ARTICOLO 11 – IL/LA CO-PRESIDENTE
Il/La Co-Presidente dell'Associazione è eletto/a dall'Assemblea contestualmente alla nomina degli altri membri del Comitato Nazionale, è componente del Comitato Nazionale e resta in carica per il periodo di carica del Comitato Nazionale.
Ove l'Assemblea non sia in grado di eleggere il/la Co-Presidente, la nomina del/la Co-Presidente dovrà essere inserita tra le materie da discutere nella successiva assemblea di approvazione del bilancio.
Per la durata dei mandati, revoca, dimissioni e scadenza si segue quanto previsto nell'articolo precedente al presente Statuto per il/la Presidente.
Il/La Co-Presidente condivide con il/la Presidente tutte le attribuzioni e responsabilità eccetto la rappresentanza legale, attribuita in via esclusiva al/la Presidente.
Il/La Co-Presidente sostituisce il/la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato temporaneamente nell'esercizio delle sue funzioni.
Il/La Presidente e il/la Co-Presidente devono identificarsi con generi diversi e lavoreranno con massima orizzontalità, condivisione di informazioni e spirito collaborativo nel coadiuvare le attività associative.
ARTICOLO 12 - PRESIDENTE ONORARIO
L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario, scelto tra gli associati e le associate con maggiore anzianità nell'Associazione e che hanno attivamente partecipato alla sua attività.
Il Presidente Onorario svolge un ruolo di rappresentanza dell'associazione in incontri pubblici e con altre realtà associative e partecipa al Comitato Nazionale di senza diritto voto.
ARTICOLO 13 - I COMITATI LOCALI
Gruppi di minimo 3 associati e/o associate possono dare vita a Comitati Locali della Associazione.
Il gruppo di associati e associate che vogliano costituire un Comitato Locale dovranno richiederne in forma scritta, anche per via telematica, la costituzione al Comitato Nazionale, il quale si pronuncia nella successiva riunione per consensus con delibera di ammissione o rigetto motivata.
I Comitati Locali devono essere riconosciuti dal Comitato Nazionale per utilizzare nome e simbolo della Associazione, per costituirsi quali sede operative locali dell'Associazione presso enti e registri locali, aprire conti correnti, presentare richieste di finanziamento ad enti pubblici, organizzare iniziative o raccogliere fondi a nome della Associazione.
Ogni Comitato Locale può delegare un/una referente per partecipare alle riunioni del Comitato Nazionale, cui i Comitati sono sempre invitati.
ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO
L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, un Organo di controllo, collegiale, composto da tre componenti, o anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Assemblea nomina il Presidente dell'Organo di Controllo.
L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio; i membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.
L'Organo di controllo ha il compito di:
ARTICOLO 15- REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni, l’Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di Controllo, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, o in alternativa, ai sensi dell'art. 30. comma 6 del Codice del Terzo Settore, può assegnare all'Organo di controllo l'esercizio della revisione legale dei conti purché tutti i suoi membri siano iscritti nell'apposito registro dei Revisori legali.
L'incarico di revisione legale dei conti dura tre esercizi e scade in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio.
ARTICOLO 16 -SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente per legge e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore con finalità simili o connesse a quelle dell'Associazione secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i relativi poteri.
ARTICOLO 17 - RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge applicabili e agli eventuali regolamenti e policy che verranno emanati dal Comitato Nazionale e/o dell'Assemblea.
Approvato dall’Assemblea di soci e delle socie riunita a Roma in data 29 giugno 2025.
Registrato a Roma il 08/07/2025 al n. al n. 6706 serie 1T.