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Statuto della associazione "Un ponte per..."
ART. 1 - COSTITUZIONE
E’ costituita una associazione nongovernativa di volontariato denominata "Un ponte per...", con sede in Roma, Piazza Vittorio Emanuele II n. 132. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera d’assemblea. La durata della associazione è fissata fino al 19 febbraio 2020.
Il simbolo della associazione è: "una curva 90° a destra con sovrapposta la scritta Un ponte per e con in calce una riga riportata in calce al presente statuto.
La associazione non ha scopo di lucro, può aderire a coordinamenti e ad associazioni sia nazionali che internazionali che perseguano fini consimili o complementari.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite. La associazione può servirsi di lavoratori dipendenti nei limiti strettamente necessari a garantire il regolare funzionamento della associazione nonché la qualificazione e specializzazione degli interventi in particolare all’estero.
ART. 2 - SCOPI SOCIALI
La associazione opera per la pace e il riavvicinamento tra i popoli con culture, lingue, religioni e tradizioni diverse al fine di una equa e pacifica convivenza.
Si impegna per la diffusione di un forte senso di solidarietà nei confronti delle vittime della guerra, a partire da quella "del Golfo".
La associazione ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, è impegnata a contrastare la tendenza culturale ed economica degli stati industrializzati al dominio, anche militare, dei popoli del sud del mondo e comunque opera affinché vengano lenite le conseguenze di questo dominio.
L’associazione promuove la conoscenza della cultura del popolo iracheno e arabo e degli altri popoli del mediterraneo e comunque soggetti a dominazione culturale, e economica e/o militare da parte degli stati più industrializzati.
In particolare per tutti questi paesi la associazione:
- promuove, attraverso raccolte di fondi e donazioni iniziative umanitarie e di solidarietà nei confronti delle vittime civili dei conflitti nel campo sanitario, scolastico, alimentare e in ogni altro campo.
- promuove iniziative di educazione e cooperazione allo sviluppo anche in rapporto o in convenzione con enti pubblici, tendendo a favorire la acquisizione di tecnologie appropriate che favoriscano l’autosviluppo.
- promuovere il sostegno allo sviluppo della società civile.
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- promuove iniziative di conoscenza e scambio culturale.
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ART. 3 - SOCI E MODALITA’ DI ADESIONE
Possono associarsi tutte le persone che condividano gli scopi della associazione e si adoperino per conseguirli.
Associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private possono essere soci.
I soci sono iscritti nel libro soci a cura del comitato nazionale sulla base del pagamento della quota di adesione.
La adesione dei soci è annuale.
I soci possono essere esclusi dal comitato nazionale solo per comportamenti lesivi della associazione. Sulla esclusione è ammesso ricorso alla assemblea nazionale.
ART. 4 - PATRIMONIO
Il patrimonio della associazione è costituito:
A) da contributi, lasciti e donazioni di persone fisiche, enti, istituzioni pubbliche e private.
B) dai beni patrimoniali mobili e immobili.
C) da proventi da iniziative aventi carattere economico marginali coerenti con gli scopi sociali.
In caso di scioglimento della associazione il patrimonio è devoluto ad associazioni di volontariato aventi fini analoghi salvo diversa destinazione di legge.
ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il comitato nazionale provvede alla redazione del bilancio consuntivo e presenta la relazione di accompagno alla assemblea dei soci per la approvazione.
ART. 6 - ORGANI
Sono organi della associazione:
- l’assemblea dei soci
- il comitato nazionale
- il presidente
- i comitati locali
- il collegio dei revisori dei conti.
Le cariche sociali sono gratuite.
ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI
L’assemblea dei soci è convocata dal Comitato Nazionale almeno una volta l’anno con avviso da spedirsi almeno 15 giorni prima dalla data fissata per l’assemblea, entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
L’assemblea deve essere convocata in forma straordinaria per deliberare su modifiche allo statuto, durata della associazione e nomina dei liquidatori.
L’assemblea dei soci
* approva il bilancio consuntivo
* elegge il comitato nazionale e il presidente
* nomina il collegio dei revisori dei conti
* approva le linee fondamentali di azione
* ratifica la adesione ad altre associazioni.
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti ed è valida quando sono presenti la maggioranza dei soci.
In sede straordinaria l’assemblea si costituisce con la presenza dei almeno i 2/3 dei soci ordinari e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
In assemblea hanno diritto di voto solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
ART. 8 - IL COMITATO NAZIONALE
Il comitato nazionale è composto da tre a dieci membri e dal Presidente. Dura in carica tre anni. Il comitato nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria ad eccezione degli atti esplicitamente propri della assemblea dei soci e del presidente.
Il Comitato Nazionale si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito in presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il Comitato Nazionale nomina nel proprio seno un segretario, anche a turno, che lo convoca e redige il verbale delle sedute.
Il Comitato nazionale incarica, con il voto favorevole della maggioranza dei membri, anche al di fuori del suo seno e stabilendone il compenso, un direttore cui può delegare tutti o parte dei poteri di gestione ordinaria, definendone i termini di riferimento e gli obiettivi programmatici da perseguire. Il direttore dà inoltre attuazione alle delibere del Comitato Nazionale. Il direttore partecipa al Comitato Nazionale senza diritto di voto.
ART. 9 - IL PRESIDENTE
Il presidente della associazione dura in carica 3 anni ed ha la rappresentanza legale dell’associazione verso terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale dell’associazione. Su delibera, con voto favorevole della maggioranza dei membri del Comitato Nazionale, il presidente puo’ delegare la firma su specifiche categorie di atti al direttore.
ART. 10 - I COMITATI LOCALI
Gruppi di soci possono dare vita a comitati locali della associazione. Essi devono essere riconosciuti dal comitato nazionale per utilizzare nome e simbolo della associazione, aprire conti correnti, presentare richieste di finanziamento ad enti pubblici, organizzare iniziative o raccogliere fondi a nome della associazione.
Un socio delegato dal comitato locale è invitato alle riunioni del comitato nazionale.
ART. 11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L’assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il collegio dei revisori dei conti. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dalla assemblea dei soci anche tra persone non aderenti alla associazione stessa. Dura in carica un anno e i suoi membri possono essere rieletti.
I revisori dei conti controllano la tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa e l’esistenza di valori e titoli di proprietà della associazione e possono procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e controllo.
ART. 12 - RINVIO ALLA LEGGE
Per quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle norme di legge applicabili e agli eventuali regolamenti che verranno emanati dal comitato nazionale e/o dell’assemblea dei soci.
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